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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

مرسوم وزارة الخارجية الإيطالية الصادر في 7 مايو 2024 باعتبار 22 دولة كدول منشأ آمنة (بشأن الهجرة)

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DECRETO  7 maggio 2024 . 

     Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2  -bis   del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.        

 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DI CONCERTO CON  IL MINISTRO DELL’INTERNO  E CON  

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello    status    di rifugiato, e, in particolare, l’art. 2  -bis  , che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, l’adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;  

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello    status    di protezione internazionale;  

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 72 del 25 marzo 2023, che stabilisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale;  Considerata la necessità di effettuare l’aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell’art. 2 del decreto 17 marzo 2023;  

Visto l’appunto n. MAECI|1311|06/05/2024|0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo

Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;  

Tenuto conto dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 2  -bis   del decreto legislativo n. 25 del 2008;   Decreta:  

 Art. 1.      Paesi di origine sicuri      1. Ai sensi dell’art. 2  -bis   del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, 

Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.  2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.   

Art. 2.      Aggiornamento periodico      1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2  -bis   del decreto legislativo n. 25 del 2008.   

Art. 3.      Notifica    

  1. L’elenco di cui all’art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’art. 1 a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.   

Art. 4.      Norma transitoria e abrogazioni   

   1. Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, l’inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka, nell’elenco di cui all’art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell’adozione del presente decreto. 

 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 72 del 25 marzo 2023.

  Art. 5.      Entrata in vigore 

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2024 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale   

T AJANI Il Ministro dell’interno   P IANTEDOSI Il Ministro della giustizia   N ORDIO

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