MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECRETO 7 maggio 2024 .
Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO E CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l’art. 2 -bis , che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, l’adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 25 marzo 2023, che stabilisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale; Considerata la necessità di effettuare l’aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell’art. 2 del decreto 17 marzo 2023;
Visto l’appunto n. MAECI|1311|06/05/2024|0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo
Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;
Tenuto conto dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 2 -bis del decreto legislativo n. 25 del 2008; Decreta:
Art. 1. Paesi di origine sicuri 1. Ai sensi dell’art. 2 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto,
Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. 2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.
Art. 2. Aggiornamento periodico 1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2 -bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Art. 3. Notifica
1. L’elenco di cui all’art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’art. 1 a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.
Art. 4. Norma transitoria e abrogazioni
1. Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, l’inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka, nell’elenco di cui all’art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell’adozione del presente decreto.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 72 del 25 marzo 2023.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2024 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
T AJANI Il Ministro dell’interno P IANTEDOSI Il Ministro della giustizia N ORDIO
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